• HO UN MATRIMONIO RELIGIOSO ALLA SPALLE, E OGGI HO UNA NUOVA FAMIGLIA. E’ VERO CHE BASTA IL MIO PARROCO (O UN SACERDOTE, MAGARI IL MIO CONFESSORE) PER AVERE UNA SPECIE DI NULLITA’ PER ACCOSTARMI AI SACRAMENTI?
  • NO. Solo i Tribunali Ecclesiastici possono sentenziare in merito alla nullità di un matrimonio. Per ottenere la nullità del matrimonio, è necessario istruire una vera e propria causa, con testimoni e altri tipi di prova. Il Parroco, o un altro Sacerdote (ad esempio il confessore) hanno il dovere morale di suggerire il percorso del processo canonico, qualora ne ravvisino le condizioni.
  • PERCHE’ SOTTOPORRE A GIUDIZIO IL MIO MATRIMONIO (O ME STESSO)? NON SAREBBE BASTATO UN PARERE?
  • I Sacramenti, e fra questi il Matrimonio, appartengono al bene pubblico della Chiesa. Il processo serve proprio per tutelare al massimo grado tanto il bene pubblico e l’onore del Sacramento, quanto a stabilire la verità oggettiva sullo stato delle persone (ovvero la loro condizione: sono sposato per davvero, o no?). Persone che oltretutto non sono oggetto di giudizio.
  • IL MIO MATRIMONIO PUO’ ESSERE INVALIDO: MA IO, CHE COLPA NE HO?
  • SO DI NON ESSERMI BEN COMPORTATO NEL MIO MATRIMONIO, E MI VERGOGNO DI QUEL CHE IL GIUDICE POTRA’ PENSARE… MI CONDANNERA’?
  • In un processo di nullità matrimoniale il Giudice Eccelsiastico non condanna nessuno. Scopo del processo canonico è di far luce e accertare i fatti per quel che son stati, non di individuare colpevoli o innocenti. Il Giudice Ecclesiastico in nessun caso esprime giudizi morali sulle persone o sui loro atti, ma provvede solo ad una raccolta dei fatti per la ricostruzione della verità, nel modo più sereno possibile, senza giudizi morali o conflittualità.
  • IL TRIBUNALE CIVILE HA GIA’ DICHIARATO LA MIA SEPARAZIONE/DIVORZIO (O HO GIA’ IN ESSERE LE PRATICHE RELATIVE). POSSO COMUNQUE INIZIARE UN PROCESSO DAVANTI AL TRIBUNALE ECCLESIASTICO?
  • SI. Il Foro Ecclesiastico e il Foro Civile sono assolutamente distinti e autonomi: una causa (o la sentenza di separazione o divorzio) non impedisce in nulla l’introduzione di una causa di nullità.
  • POSSO COMUNQUE INIZIARE UN PROCESSO DAVANTI AL TRIBUNALE ECCLESIASTICO ANCHE SE NON SONO ANCORA SEPARATO O DIVORZIATO? E SE SONO RISPOSATO CIVILMENTE?
  • SI. Vale quel che dicevamo prima: il Foro Ecclesiastico e il Foro Civile sono assolutamente distinti e autonomi, e i processi hanno due finalità molto differenti. Il fatto poi di essere “risposato civilmente”, in sé non toglie o aggiunge nulla ad un procedimento canonico.
  • SOLO LA ROTA ROMANA PUO’ DECIDERE LA NULLITA’ DI UN MATRIMONIO?
  • NO. Fermo restando che è sempre possibile introdurre una causa di nullità presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, normalmente si adisce il Tribunale Ecclesiastico di prima istanza che è competente a norma del Diritto.
  • DAL MIO MATRIMONIO (PRECEDENTE) SONO NATI FIGLI. POSSO COMUNQUE INTRODURRE UNA CAUSA DI NULLITA’?
  • SI. Il fatto che da un matrimonio siano nati figli non impedisce che si possa introdurre una causa di nullità matrimoniale e dichiarare nullo il vincolo, se questo era viziato in origine.
  • SE DOVESSI OTTENERE UNA SENTENZA A FAVORE DELLA NULLITA’, I FIGLI DI QUEL MATRIMONIO DIVERREBBERO ILLEGITTIMI?
  • NO. La sentenza di nullità non modifica lo stato giuridico dei figli, i quali non perdono alcun diritto.
  • E’ VERO CHE POSSO INTRODURRE UNA CAUSA DI NULLITA’ SOLO IN CASO DI MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO?
  • NO. Esiste una casistica ben più ampia, individuata dal Diritto Canonico e dalla Giurisprudenza della Rota Romana. Per questo è sempre utilissimo sottoporre il proprio caso a un Avvocato rotale. In caso di matrimonio rato e non consumato invece, non si avvia una causa giudiziale di nullità, ma si dà luogo ad una procedura amministrativa per ottenere una dispensa pontificia.
  • IL COLLOQUIO CHE SOSTERRO’ CON L’AVVOCATO E LO STUDIO PREVIO ALL’INTRODUZIONE DELLA CAUSA SONO GRATUITI?
  • NO. Se decidi di contattarmi per valutare l’opportunità e la fattibilità di una causa di nullità, fai la stessa cosa di quando ad esempio ti fai visitare da uno specialista. Pertanto sia il colloquio previo, sia lo studio di fattibilità sono a pagamento (€ 250, oneri fiscali esclusi). Se poi vi fosse materia per procedere, e tu decidessi di contrattarmi, quanto mi avrai già versato per queste due fasi verrà considerato quale acconto (vedi anche Quanto costa una causa).
  • VORREI INTRODURRE UNA CAUSA DI NULLITA’ MATRIMONIALE, MA NON VOGLIO CHE SI SAPPIA IN GIRO…
  • La materia trattata in un processo di nullità riguarda aspetti assai intimi e privati delle persone coinvolte nella vicenda matrimoniale. Per questo v’è l’obbligo di segretezza per tutti coloro che, a qualsiasi titolo, partecipano al processo stesso (avvocati, notai, periti, giudici, difensori del vincolo), i quali sono obbligati a prestare il giuramento “de secreto servando” prima dell’espletamento del loro incarico.
  • ALLE UDIENZE PER LA MIA CAUSA PUO’ ASSISTERE CHIUNQUE?
  • NO. Per questo motivo, l’istruttoria viene svolta “a porte chiuse”, alla sola presenza del Giudice e del notaio ecclesiastico, preposto alla verbalizzazione, oltre che eventualmente degli avvocati delle parti e del Difensore del Vincolo, mentre le parti e i testi vengono ascoltati separatamente in sessioni diverse, così da potersi esprimere senza condizionamenti e in piena libertà.
  • CHI PUO’ LEGGERE GLI ATTI E I VERBALI DELLA MIA CAUSA?
  • Conclusa la fase istruttoria, avviene la pubblicazione degli Atti: vengono pubblicati, nel senso che viene formato un fascicolo (il Summarium), che accessibile solo ed esclusivamente alle parti e ai loro avvocati. Le parti non possono estrarre o richiedere copie ma solo leggerli. La sentenza stessa è redatta in modo da tutelare il più possibile la riservatezza e la buona fama delle persone interessate.
  • LA SENTENZA DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO PUO’ AVERE UNA VALENZA ANCHE PER LO STATO O VALE SOLO PER LA CHIESA?
  • In virtù degli accordi fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana la sentenza di nullità di un matrimonio dichiarata da un Tribunale Ecclesiastico può, in determinati casi e ad alcune condizioni, essere recepita come efficace anche dal punto di vista civile, a seguito della sua delibazione, ovvero di una pronunzia in tal senso da parte della Corte d’Appello competente per territorio.